Divorzio

Il diritto svizzero sul divorzio prevede che il capitale di vecchiaia acquisito durante il divorzio sia da dividere e da versare ad ognuno dei coniugi nella misura della metà della prestazione di libero passaggio dell'altro coniuge.

In caso di divorzio abbiamo l'obbligo di informare lei, i suoi rappresentanti o il Tribunale, in merito all'ammontare dell'avere di vecchiaia alla data del matrimonio e alla data della domanda di divorzio.

Decesso di un assicurato divorziato

Il coniuge sopravvissuto e divorziato ha diritto ad una rendita da parte della Cassa pensione Mikron, se:

  • in seguito alla sentenza di divorzio ha diritto ad una rendita;
  • era sposato per almeno 10 anni con l'assicurato defunto;
  • ha l'età minima di 45 anni o ha uno o più figli a carico.


Se il coniuge sopravvissuto e divorziato soddisfa soltanto le prime due condizioni, ha il diritto a una liquidazione in capitale pari a tre volte la rendita annua.

La rendita annua corrisponde alla prestazione di sostentamento venuta a mancare, dedotte le eventuali prestazioni corrisposte da altri istituti di assicurazione, al massimo tuttavia però l'importo della pensione vedovile che risulta dalle esigenze minime della LPP.

Il pagamento della rendita al coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti dell'attuale coniuge superstite o del partner di vita superstite dell'assicurato defunto.