Decesso
In caso di decesso di una persona assicurata il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi, se :
- deve provvedere al mantenimento di uno o più figli;
- ha compiuto il 45° anno di età ed il matrimonio con la persona assicurata è durato almeno 5 anni. La rendita per partner convivente presuppone una convivenza di 5 anni. Indicazioni dettagliate si trovano nell’articolo 32 del Regolamento
Se il coniuge/partner convivente superstite non adempie a queste premesse, ha diritto ad un’unica liquidazione in capitale pari a tre rendite annue, come minimo però, alla prestazione di libero passaggio calcolata al momento del decesso.
La rendita per coniuge/partner convivente ammonta, al decesso di un assicurato attivo, al 60% della rendita d’invalidità annua assicurata e, in caso di decesso di un pensionato, al 60% dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità.Il diritto inizia per il primo giorno del mese che segue il giorno del decesso e termina in caso di un nuovo matrimonio o di decesso. Persone dello stesso sesso in un'unione domestica registrata hanno gli stessi diritti dei coniugi.
I figli di una persona assicurata deceduta hanno diritto a una rendita per orfani. Anche i figli in affido o i figliastri, al cui mantenimento l'assicurato contribuiva al momento del decesso in modo preminente, hanno diritto ad una rendita per orfani.
La rendita per orfani, per ogni figlio avente diritto al momento del decesso di una persona assicurata, ammonta al 20% della rendita d'invalidità annua assicurata. In caso di decesso di un avente diritto a una pensione, la stessa ammonta al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita. Gli orfani di ambedue i genitori ricevono la doppia rendita per orfani.
Il diritto inizia il primo giorno del mese che segue il giorno del decesso e dura fino al compimento del 18° anno di età del figlio. Oltre a ciò il diritto continua fino al 25° anno di età, se si può comprovare che il figlio si trova ancora in formazione o è invalido per almeno il 70%.
Se decede un assicurato, senza che sorga il diritto ad una rendita per coniugi, la Cassa versa un capitale di decesso agli aventi diritto.
Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti del defunto, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine seguente:
Categoria A
- il coniuge superstite che non soddisfa le condizioni per la pensione vedovile
- in mancanza dello stesso: i figli del defunto aventi diritto a una pensione
- in mancanza degli stessi: la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato negli ultimi 5 anni precedenti il decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni
- in mancanza della stessa: le persone che il defunto aveva sussidiato in modo preponderante
Categoria B
- i figli non aventi diritto alla pensione per figli
- in mancanza degli stessi: i genitori
- in mancanza degli stessi: i fratelli e le sorelle
Mediante designazione scritta, indirizzata alla Cassa, l'assicurato può modificare l'ordine degli aventi diritto che figurano in una delle due categorie.
Per gli assicurati attivi il capitale di decesso corrisponde alla prestazione di libero passaggio.